Art. 3
In vigore dal 26 mar 1953
I sottufficiali da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposta, partecipazione personale, nella quale sarà anche indicato il giorno di presentazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953
EINAUDI
PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 65. - PALLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;85#art-3