Art. 2
In vigore dal 26 mar 1953
Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma o Servizio, il numero dei sottufficiali da richiamare.
Il richiamo avrà luogo ne tempo, ne modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;85#art-2