Art. 2
In vigore dal 30 ott 1953
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
tornitore;
aggiustatore.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
elettricista (laboratorio misure);
elettricista (macchine elettriche);
elettricista bassa tensione.
3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezioni per:
falegname ebanista;
carpentiere;
4. Scuola professionale per l'industria navale, con sezione per: carpentiere navale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;743#art-2