Art. 1

In vigore dal 30 ott 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, col relativo organico, dal 1 ottobre 1950, per esigenze di servizio; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 10 ottobre 1950 è istituita in Gorizia una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato. A decorrere dalla stessa, data la scuola tecnica industriale statale di Gorizia è soppressa e la scuola professionale femminile già annessa alla detta scuola tecnica industriale resta annessa all'Istituto professionale.
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