Art. 22

In vigore dal 28 ott 1953
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 15.200.000; 2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati; 4) con i proventi dei laboratori; 5) con i contributi delle alunne.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;736#art-22

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