Art. 21

In vigore dal 28 ott 1953
Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato o temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;736#art-21

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