Art. 23

In vigore dal 27 ott 1953
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953 EINAUDI SEGNI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1953 Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 79. - PALLA
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