Art. 22
In vigore dal 27 ott 1953
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 15.000.000;
2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
3) con lasciti o donazioni da parte di enti o di privati;
4) con i proventi dei laboratori;
5) con i contributi delle alunne.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-28;732#art-22