Art. 2

In vigore dal 9 feb 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1953 Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 13. - PALLA
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