Art. 1

In vigore dal 9 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907, modificata con la legge 11 luglio 1952, n. 1641; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, che determina il prezzo di vendita del sale alle industrie alle quali è concesso a prezzo industriale; Riconosciuta la necessità di adeguare il prezzo stesso all'attuale situazione del mercato del sale; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il prezzo industriale di vendita del sale comune alle industrie elencate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quale risulta modificata dalla legge 11 luglio 1952, n. 1641, è fissato come segue: L. 300 per ogni quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi fino a 5000 tonnellate; L. 250 per ogni quintale di sale reso franco bordo o franco vagone partenza per quantitativi oltre le 5000 e fino a 15.000 tonnellate, da ritirarsi entro un anno dalla data della ordinazione; L. 220 per ogni quintale di sale reso franco bordo a franco vagone partenza per quantitativi oltre le 15.000 e fino a 40.000 tonnellate, da ritirarsi entro un anno dalla data della ordinazione; L. 213 per ogni quintale di sale reso franco bordo o, franco vagone partenza per quantitativi oltre le 40.000 tonnellate, da ritirarsi entro un anno dalla data della ordinazione.
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