Art. 4

In vigore dal 25 ott 1953
A decorrere dal 1 ottobre 1949, sono soppresse le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle (e D annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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