Art. 1

In vigore dal 25 ott 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490, sull'ordinamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale; Considerata la necessità di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1949-50, alla istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale già in atto, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1949, per esigenze di servizio; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1949, sono istituite le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle A e B, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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