Art. 3
In vigore dal 12 mag 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dalla stessa data cessa l'efficacia del decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1946, n. 324.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1953
EINAUDI
MALVESTITI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 80. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-05;327#art-3