Art. 1

In vigore dal 12 mag 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, recante, disposizioni sulla posizione dei funzionari fuori ruolo; Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1946, n. 324, mediante il quale è stato consentito il collocamento fuori ruolo di un funzionario di gruppo A di grado 5° dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione da destinarsi a prestare servizio presso l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.); Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: . I funzionari di ruolo dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo per prestare servizio presso: l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.); le gestioni governative di pubblici servizi di trasporto che il Ministero dei trasporti assume ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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