Art. 2
In vigore dal 4 set 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 maggio 1952, conformemente a quanto risulta dagli scambi di Note suddetti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 gennaio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI - PELLA - VANONI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 89. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-03;636#art-2