Art. 1
In vigore dal 4 set 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio ad interim per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo commerciale tra l'Italia ed il Brasile concluso mediante scambi di Note effettuati a Rio de Janeiro il 4 giugno 1952.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-01-03;636#art-1