Art. 2
In vigore dal 18 mar 1962
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 12 marzo 1962, n. 16 (in G.U. 1a s.s. 17/03/1962, n. 72), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. del 28 dicembre 1952, n. 4379, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio terriero della signora Maria Carolina Misciattelli e' stato determinato in superficie superiore alla sua consistenza effettiva alla data del 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4379#art-2