Art. 1
In vigore dal 18 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallavicini Guglielmo di Armando, Misciattelli Maria-Carolina fu Mario e Società Anonima Marmorelle per i terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma);
Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell' del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per la esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata, a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallavicini Guglielmo di Armando, Misciattelli Maria-Carolina, fu Mario e Società Anonima Marmorelle, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma), per una superficie di ettari 848.56.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 12 marzo 1962, n. 16 (in G.U. 1a s.s. 17/03/1962, n. 72), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. del 28 dicembre 1952, n. 4379, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto nel procedimento di scorporo il patrimonio terriero della signora Maria Carolina Misciattelli e' stato determinato in superficie superiore alla sua consistenza effettiva alla data del 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4379#art-1