Art. 3

In vigore dal 7 dic 1958
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti .

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre-1 dicembre 1958, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 6/12/1958, n. 295) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale " dei decreti del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1952, n. 3524, e del 28 dicembre 1952, n. 4363, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 gennaio 1953, suppl. ord., e del 24 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4363#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo