Art. 1

In vigore dal 7 dic 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Massetani Serafino fu Emilio, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa); Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo; Udito il parere in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominati a norma degli articoli il della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Massetani Serafino fu Emilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 7.54.62, specificamente descritti nell'elenco n 1 allegato al presente decreto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre-1 dicembre 1958, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 6/12/1958, n. 295) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale " dei decreti del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1952, n. 3524, e del 28 dicembre 1952, n. 4363, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 19 gennaio 1953, suppl. ord., e del 24 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4363#art-1

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