Art. 3
In vigore dal 17 lug 1960
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 25 giugno-13 luglio 1960, n. 56 (in G.U. 1a s.s. 16.07.1960, n. 174) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto 28 dicembre 1952, n. 4324 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953), in quanto, nell'espropriazione nei confronti del sig. Rance' Maurizio, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1945, ma notificate all'espropriato il 10 novembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4324#art-3