Art. 1

In vigore dal 17 lug 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69; Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Rancè Maurizio di Alessandro per i terreni ricadenti nel comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo); Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano nei confronti di Rancè Maurizio di Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo), per una superficie di ettari 48.43.76, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 25 giugno-13 luglio 1960, n. 56 (in G.U. 1a s.s. 16.07.1960, n. 174) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto 28 dicembre 1952, n. 4324 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953), in quanto, nell'espropriazione nei confronti del sig. Rance' Maurizio, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1945, ma notificate all'espropriato il 10 novembre 1952, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4324#art-1

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