Art. 2
In vigore dal 22 mag 1960
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 10.80.75, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 maggio 1960, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 21/05/1960, n. 128) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 4250 in data 28 dicembre 1952, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto ha disposto la espropriazione di un fondo donato in contemplazione di matrimonio".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4250#art-2