Art. 1
In vigore dal 22 mag 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 841;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di De Gennaro Adelchi fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Larino (provincia di Campobasso);
Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2563 della Commissione Censuaria Centrale;
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta, del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di De Gennaro Adelchi fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Larino (provincia di Campobasso), della superficie di ettari 16.21.13 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 maggio 1960, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 21/05/1960, n. 128) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 4250 in data 28 dicembre 1952, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 20, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto ha disposto la espropriazione di un fondo donato in contemplazione di matrimonio".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4250#art-1