Art. 3

In vigore dal 23 gen 1953
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente . Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 65.97.70.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4105#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo