Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 23 gen 1953
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente . Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 65.97.70.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-28;4105#art-3