Art. 4

In vigore dal 24 dic 1967
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità, di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte del conti, addì 22 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 74, foglio 94. - PALLA

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 12-15 dicembre 1967, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente provvedimento in quanto per la formazione del piano di espropriazione si e' tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione nella zona successivamente al 15 novembre 1949, e nei termini di cui in motivazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;4164#art-4

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