Art. 2

In vigore dal 24 dic 1967
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 12-15 dicembre 1967, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1967, n. 321) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente provvedimento in quanto per la formazione del piano di espropriazione si e' tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione nella zona successivamente al 15 novembre 1949, e nei termini di cui in motivazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;4164#art-2

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