Art. 5
In vigore dal 12 feb 1967
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonché quello menzionato allo , entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 154. - PALLA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 28 febbraio-9 marzo 1967, n. 21 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1967, n. 38), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3975, in quanto vi siano comprese zone di terreno non appartenenti all'espropriando alla data del 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3975#art-5