Art. 3
In vigore dal 12 feb 1967
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 28 febbraio-9 marzo 1967, n. 21 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1967, n. 38), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3975, in quanto vi siano comprese zone di terreno non appartenenti all'espropriando alla data del 15 novembre 1949."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3975#art-3