Art. 5

In vigore dal 20 nov 1960
L'elenco dei terreni menzionato nei precedente con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonché quello menzionato all', entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 71, foglio 23. - PALLA

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 novembre 1960, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 19/11/1960, n. 284) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, nn. 3838 e 3839, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 gennaio 1953, n. 16, in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3839#art-5

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