Art. 1

In vigore dal 20 nov 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Beatrice di Franco, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo); Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Beatrice di Franco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 379.17.40, specificamente descritti negli elenchi n. 3 e n. 2 allegati al presente decreto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 novembre 1960, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 19/11/1960, n. 284) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, nn. 3838 e 3839, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 gennaio 1953, n. 16, in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3839#art-1

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