Art. 4
In vigore dal 14 lug 1963
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 110. - PALLA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963 (in G.U. 1a s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del D.P.R. n. 3474, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e artt. 1, 8, 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto essi hanno dichiarato la decadenza dei proprietari espropriati dal beneficio della conservazione del terzo residuo senza che si fosse proceduto alla previa pubblicazione dei piani particolareggiati modificati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3474#art-4