Art. 3
In vigore dal 14 lug 1963
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei tereni indicati nel precedente .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963 (in G.U. 1a s.s. 13/07/1963, n. 187) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del D.P.R. n. 3474, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1953, n. 14) in relazione agli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e artt. 1, 8, 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto essi hanno dichiarato la decadenza dei proprietari espropriati dal beneficio della conservazione del terzo residuo senza che si fosse proceduto alla previa pubblicazione dei piani particolareggiati modificati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3474#art-3