Art. 4

In vigore dal 19 mar 1961
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corta dei conti, addì 15 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 76. - PALLA

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 11 marzo 1961, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1961, n. 70) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3440, in relazione alle leggi 21 ottobre 1950, n. 841, e 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha compreso nell'espropriazione particelle non appartenenti all'intestatario del foglio catastale".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3440#art-4

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Art. 4 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Addario Chieco Giulio fu Francesco, in comune di Spinazzola (Bari). — Testo vigente | Portale Normativo