Art. 3

In vigore dal 19 mar 1961
È ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto dei terreni indicati nel precedente .

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 11 marzo 1961, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1961, n. 70) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3440, in relazione alle leggi 21 ottobre 1950, n. 841, e 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto ha compreso nell'espropriazione particelle non appartenenti all'intestatario del foglio catastale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-27;3440#art-3

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