Art. 4
In vigore dal 6 gen 1962
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della, sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. F' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 112. - PALLA
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 dicembre 1961, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto ha incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3308#art-4