Art. 2

In vigore dal 6 gen 1962
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 dicembre 1961, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto ha incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-18;3308#art-2

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