Art. 2
In vigore dal 1 gen 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registra to alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 71. - PALLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-11;2392#art-2