Art. 2

In vigore dal 1 gen 1953
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registra to alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 71. - PALLA
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Art. 2 Proroga del termine previsto dal decreto 21 aprile 1949, n. 213, per le rilevazioni dei dati statistici riguardanti la produzione e gli impianti, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati. — Testo vigente | Portale Normativo