Art. 1

In vigore dal 21 feb 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica; Visto il proprio decreto 21 aprile 1949, n. 213; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: . È prorogato fino al 31 dicembre 1955 il termine entro il quale l'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 213.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 21 dicembre 1955, n. 1345 ha disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 2392, entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213."
  • Il D.P.R. 30 dicembre 1958, n. 1259 nel modificare il D.P.R. 21 dicembre 1955, n. 1345, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1961 il termine stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1955, n. 1345, entro il quale l'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad eseguire, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le rilevazioni disposte con il decreto 21 aprile 1949, n. 213."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-11;2392#art-1

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