Art. 2

In vigore dal 3 feb 1953
Il prezzo di vendita al pubblico del suddetto tipo di pietrine focaie è stabilito in L. 30 (trenta) per ogni pietrina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla corte dei conti, addì 13 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 146. - PALLA
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