Art. 1
In vigore dal 3 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
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È immesso alla vendita un nuovo tipo di pietrine focaie cilindriche, di mm. 2 di diametro per mm. 5.5 di lunghezza (tipo A-bis).
Il diritto fisso dovuto all'Erario, sopra ognuna di dette pietrine focaie, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è stabilito nella misura di L. 25 (venticinque).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-12-01;3333#art-1