Art. 1

In vigore dal 3 feb 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . È immesso alla vendita un nuovo tipo di pietrine focaie cilindriche, di mm. 2 di diametro per mm. 5.5 di lunghezza (tipo A-bis). Il diritto fisso dovuto all'Erario, sopra ognuna di dette pietrine focaie, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è stabilito nella misura di L. 25 (venticinque).
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