Art. 2

In vigore dal 12 gen 1953
I terreni Indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2887#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Dei Gallo di Roccagiovine Zenalde fu Luciano Napoleone, in Giunta, in comune di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo