Art. 1

In vigore dal 12 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e dei territorio del Fucino, nei confronti di Del Gallo di Roccagiovine Zenaide fu Luciano Napoleone in Giunta, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma); Vista la deliberazione del 9 settembre 1952, n. 2533 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata, ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333; Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: . È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Gallo di Roccagiovine Zenaide fu Luciano Napoleone in Giunta, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie, secondo il vecchio Catasto risente, di tavole 1517,07 pari ad ettari 151.70.70, corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione censuaria centrali menzionata nelle premesse, ad ettari 160.71.36.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2887#art-1

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