Art. 2

In vigore dal 10 gen 1953
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2677#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - ai terreni di proprieta' di Kingsland Alberto-Alessandro fu Alberto-Alessandro, in comune di Eboli (Salerno). — Testo vigente | Portale Normativo