Art. 1
In vigore dal 10 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera, nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Kingsland Alberto-Alessandro fu Alberto-Alessandro, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);
Udito il parere, in data 8 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della, legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 a 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Kingsland Alberto-Alessandro fu Alberto-Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 55.08.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegata al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2677#art-1