Art. 2

In vigore dal 10 gen 1953
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2669#art-2

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Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprieta' di Locci Pani Antonio fu Giuseppe, in comune di Villamassargia (Cagliari). — Testo vigente | Portale Normativo