Art. 1
In vigore dal 10 gen 1953
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio: 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, nei confronti di Locci Pani Antonio fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Villamassargia (provincia di Cagliari);
Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
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È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Locci Pani Antonio fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Villamassargia (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 1.10.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2669#art-1