Art. 3
In vigore dal 24 feb 1963
È ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente .
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 febbraio 1963, n. 9 (in G.U. 1a s.s. 23/02/1963, n. 53) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2635, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2635#art-3