Art. 2

In vigore dal 24 feb 1963
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 16 febbraio 1963, n. 9 (in G.U. 1a s.s. 23/02/1963, n. 53) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2635, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-11-29;2635#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Capone Spalluti Domenico fu Francesco, in comune di Gravina (Bari). — Testo vigente | Portale Normativo